Art. 1
In vigore dal 3 lug 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 3 è soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEGAN, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 9 luglio 1985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-25;322#art-1