Art. 1
In vigore dal 27 giu 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, ed il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-rd-1