Art. 2

In vigore dal 1 giu 1985
Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1 febbraio 1985, n. 9. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 maggio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZAMBERLETTI, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1985-05-30;211#art-2

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