Art. 2

In vigore dal 22 giu 1985
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;293#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo