Art. 74
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
In vigore dal 3 giu 1985
Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.
Note all':
- La legge 18 dicembre 1952, n. 2522, reca "Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese".
- La legge 18 aprile 1962, n. 168, reca "Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto".
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