Art. 1
In vigore dal 11 giu 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-05-20;206#art-1