Art. 1

In vigore dal 11 giu 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo