Art. 8

LEGGE 13 maggio 1985, n. 198

In vigore dal 21 mag 1985
Il primo comma dell' della legge 25 luglio 1956, n. 838, è sostituito dai seguenti: "Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati". All'ultimo comma dell' della legge 25 luglio 1956, n. 838, dopo la parola "precedente" è aggiunta la parola "primo". Nota all': L'inserimento tecnico della parola "primo" dopo la parola "precedente" all'ultimo comma dell' della legge n. 838/56 è determinato dall'aumento numerico dei commi del medesimo , così come previsto dal presente .
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