Art. 2
LEGGE 13 maggio 1985, n. 190
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 13 maggio 1985, n. 190
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La norma stabilisce che i quadri sono lavoratori subordinati non dirigenti che svolgono continuativamente compiti di grande rilievo per la crescita e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. I requisiti precisi per essere inquadrati come quadri sono demandati alla contrattazione collettiva, sia nazionale sia aziendale, in base al settore produttivo e all'organizzazione dell'impresa. In assenza di regole specifiche diverse, a questi lavoratori si applicano le medesime norme previste per la categoria degli impiegati.
La norma definisce e riconosce la categoria dei quadri, collocandola tra i lavoratori dipendenti che svolgono un ruolo chiave per l'impresa pur non essendo dirigenti.
Si applica ai prestatori di lavoro subordinato con funzioni continuative di rilevante importanza per l'impresa e ai datori di lavoro/imprese dei relativi rami di produzione.
Un lavoratore dipendente coordina stabilmente un'area operativa strategica per l'attuazione degli obiettivi aziendali pur non avendo la qualifica di dirigente. In base a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dall'impresa, viene inquadrato nella categoria dei quadri. Per le regole generali sul rapporto di lavoro, salvo eccezioni specifiche, gli viene applicata la disciplina prevista per gli impiegati.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.