Art. 6

LEGGE 3 maggio 1985, n. 204

In vigore dal 6 giu 1985
Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
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