Art. 7

LEGGE 30 aprile 1985, n. 163

In vigore dal 5 mag 1985
Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR. L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma. L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonchè i relativi piani di finanziamento. Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio. Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione. Nota all', primo comma e all'art. 8, primo comma, lettere a) e b): - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contiene: Disposizioni commi in materia di accertamento delle imposte sui redditi. L'art. 13 indica i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (il cui regime ordinario è disciplinato nei successivi -17); l'art. 18, sesto comma, prevede, per le imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, la facoltà di optare per il regime ordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-04-30;163#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo