Art. 8

LEGGE 26 aprile 1985, n. 162

In vigore dal 19 mag 1985
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26,7 miliardi per il 1985 e in lire 53,4 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri. MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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