Art. 2

In vigore dal 1 mag 1985
1. Alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente i prodotti petroliferi da ammettere in esenzione di imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sotto l'osservanza delle norme prescritte, alla lettera H), "Prodotti petroliferi", dopo il n. 6 è inserito il seguente: "7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici". 2. Nelle lettere M), n. 1), N), n. 1), P), n. 3), R), n. 2), della tabella A di cui al comma 1, sono soppresse le parole: "e dalla fabbricazione di vernici". Nelle lettere S), n. 1), T), n. 2), ed U), della stessa tabella A, sono soppresse le parole: "di vernici,". 3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le lettere C) ed I) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti l'applicazione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sulle miscele di idrocarburi assimilabili a prodotti petroliferi utilizzate nelle fabbricazioni di colle e mastici e di vernici.
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