Art. 2
In vigore dal 4 mag 1985
Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIII del trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-22;158#art-rd-2