Art. 5

LEGGE 19 aprile 1985, n. 150

In vigore dal 8 nov 1989
1. Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonchè quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime. 2. Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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