Art. 3
LEGGE 17 aprile 1985, n. 141
In vigore dal 12 mag 1988
Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:
a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1 gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1 gennaio 1977 ed il 1 gennaio 1979;
b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1 gennaio 1977.
La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.
Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.
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