Art. 2

In vigore dal 25 apr 1985
Piena e intera esecuzione è data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121#art-2

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