Art. 4
In vigore dal 19 mar 1985
Quando ricorrono i casi straordinari di necessità e di urgenza previsti nell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e non è stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze può adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rd-4