Accordo›Capo VIII
Art. 29
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
In vigore dal 21 mar 1985
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
L'organizzazione intende avvalersi delle strutture del Fondo comune, quando quest'ultimo diventerà operativo, secondo i principi stabiliti nell'accordo che istituisce il fondo comune per i prodotti di base.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-29