AccordoCapo VIII

Art. 29

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

In vigore dal 21 mar 1985
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base L'organizzazione intende avvalersi delle strutture del Fondo comune, quando quest'ultimo diventerà operativo, secondo i principi stabiliti nell'accordo che istituisce il fondo comune per i prodotti di base.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo