Art. 1

Abrogato
In vigore dal 1 gen 1994
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che la presente legge e' abrogata ma continua a essere applicata fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;74#art-1

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Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia. — Testo vigente | Portale Normativo