Art. 1
AbrogatoIn vigore dal 1 gen 1994
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che la presente legge e' abrogata ma continua a essere applicata fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;74#art-1