Art. 1
In vigore dal 16 apr 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;131#art-1