Art. 1

In vigore dal 16 apr 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;131#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo