Art. 2

LEGGE 10 gennaio 1985, n. 1

In vigore dal 13 gen 1985
L'ultimo comma dell' della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall' della legge 30 aprile 1983, n. 137, è sostituito dal seguente: "Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".
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