Art. 1
In vigore dal 30 dic 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR, è convertito in legge con la seguente modificazione:
All', comma 2, dopo le parole: "i relativi contratti", sono inserite le altre: "non oltre il termine di cui al comma 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso numero della Gazzetta Ufficiale alla pag. 10890.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;891#art-1