Titolo III
Art. 5
In vigore dal 1 gen 1985
In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell' della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario 1985, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge è destinata per l'anno 1985 la somma di lire 160 miliardi.
La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;887#art-5