Titolo XII
Art. 21
In vigore dal 9 gen 1985
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1985.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA -
ROMITA - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;887#art-21