Titolo XII

Art. 21

In vigore dal 9 gen 1985
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1985. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - GORIA - ROMITA - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887#art-21

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