Art. 2
In vigore dal 29 dic 1984
Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;871#art-2