Art. 2
In vigore dal 23 dic 1984
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273 e 29 agosto 1984, n. 519.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS - GORIA - ROMITA - GRANELLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso numero della Gazzetta Ufficiale alla pag. 10720.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-19;863#art-2