ConvenzioneTitolo III

Art. 26

In vigore dal 14 feb 1985
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975#art-c-26

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