ConvenzioneTitolo II

Art. 16

Ordine pubblico

In vigore dal 14 feb 1985
Ordine pubblico L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975#art-c-16

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