Art. 4
In vigore dal 30 gen 1985
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;970#art-4