Art. 2
In vigore dal 6 feb 1985
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 17 all'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 novembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
VISENTINI, Ministro delle finanze
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
CAPRIA, Ministro del commercio con
l'estero
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;951#art-2