Art. 2
In vigore dal 4 gen 1985
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli delle convenzioni stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-rd-2