Convenzione n. 149›Parte V
Art. 12
In vigore dal 4 gen 1985
.
1. Il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il direttore generale attirerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-12-2