Art. 3
In vigore dal 18 nov 1984
Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.
Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, esercita i poteri di gestione provvisoria dell'intervento straordinario, già di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del commissario governativo, nominato ai sensi dello della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 novembre 1984
PERTINI
CRAXI - DE VITO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 23 novembre 1984.
Storico versioni
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