Art. 1

In vigore dal 27 ott 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, è convertito in legge con la seguente modificazione: All', dopo le parole "non opera", sono aggiunte le seguenti: "fino al 30 aprile 1985". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - GORIA - NICOLAZZI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 ottobre 1984.
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