Art. 3

In vigore dal 13 nov 1984
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;760#art-3

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