Art. 1
In vigore dal 13 nov 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;758#art-1