Art. 1
In vigore dal 12 ago 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1984, n. 242, concernente interventi a favore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - CARTA - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;443#art-1