Art. 1

In vigore dal 4 ago 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennita' per il trasporto dei generi di monopolio. — Testo vigente | Portale Normativo