Art. 3
In vigore dal 5 ago 1984
Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati nel presente accordo, è riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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