Art. 2

In vigore dal 6 lug 1984
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma. 12 giugno 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - CARTA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;243#art-2

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