Art. 4

LEGGE 5 giugno 1984, n. 208

In vigore dal 22 giu 1984
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 2.500.000.000 per il 1984 e a L. 1.700.000.000 per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Semestre di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Gli stanziamenti necessari a far fronte agli oneri derivanti dall'organizzazione dei successivi periodi di presidenza italiana saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - GORIA - LONGO - GASPARI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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