Art. 3

LEGGE 4 giugno 1984, n. 194

In vigore dal 6 giu 1984
All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi: "Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Il programma sul quale saranno sentite le regioni, dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero. Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti".
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