Art. 1
In vigore dal 31 mag 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-05-30;175#art-1