Art. 2

LEGGE 18 aprile 1984, n. 89

In vigore dal 12 mag 1984
Le somme di cui al precedente articolo sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
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