Art. 1
In vigore dal 1 feb 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 1 dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 gennaio 1984
PERTINI
CRAXI - VISENTINI - GORIA - LONGO - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-01-28;6#art-1