Art. 2
In vigore dal 13 ott 1983
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 ottobre 1983
PERTINI
CRAXI - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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