Art. 2

In vigore dal 13 ott 1983
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 ottobre 1983 PERTINI CRAXI - LONGO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita', dell'agricoltura e dell'industria. — Testo vigente | Portale Normativo