Art. 81
In vigore dal 1 giu 1983
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-81