Art. 76

In vigore dal 26 lug 1986
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. 2 ------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimità costituzionale dell' " nella parte in cui preclude l'applicazione dell' alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-76

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