Art. 68
In vigore dal 1 giu 1983
Il primo comma dell' delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-68