Convenzione
Art. 9
IMPRESE ASSOCIATE
In vigore dal 12 lug 1983
IMPRESE ASSOCIATE
Allorchè
a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b. le medesime persone partecipano, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, agli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-9